Apprendistato: distacco valido ai fini formativi
Con la sentenza 496 del 4 aprile il Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che chiedeva la dichiarazione di nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con il datore di lavoro, per asserita mancanza di formazione teorico-pratica.
Il giudice ha riconosciuto la regolarità del contratto e la corretta erogazione della formazione, respingendo la richiesta di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e la condanna al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
Il lavoratore, con contratto di apprendistato, sosteneva di non avere ricevuto la formazione obbligatoria, né teorica né pratica, salvo un corso sulla sicurezza sul lavoro. Denunciava quindi la nullità del contratto ai sensi della normativa sull’apprendistato, invocando la giurisprudenza che riconosce la trasformazione del rapporto in contratto ordinario laddove la formazione sia del tutto assente o gravemente inadeguata.La parte resistente aveva invece prodotto una corposa documentazione a dimostrazione dell’effettiva erogazione della formazione, non solo tramite offerta pubblica, ma anche mediante corsi interni, incontri formativi e affiancamenti sistematici.
Il Tribunale ha dunque rigettato il ricorso, confermato la validità del contratto di apprendistato.