Superminimo non assorbile nel passaggio di categoria
In presenza di un superminimo concordato tra le parti e soggetto ad assorbimento dei futuri incrementi economici, per la Corte di cassazione che ha pubblicato la sentenza del 5 maggio 2025n. 11771, non c’è assorbimento quando la clausola individuale lo circoscrive ai soli aumenti dei minimi contrattuali collettivi.
La regola dell’assorbimento del superminimo concordato tra le parti, prevede che il superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento.
Nel caso specifico oggetto della sentenza 11771/2025, invece, tra le parti era intervenuta un’espressa pattuizione individuale” che prevedeva “l’assorbibilità solo in caso di futuri aumenti retributivi previsti dal CCNL o erogazioni ad personam ma non per l’ipotesi dedotta in atti del riconoscimento di un superiore livello contrattuale.