Integrazione salariale settore moda: requisiti e domanda
Con la circolare n. 39 del 7 febbraio 2025 l’INPS recepisce le novità in materia di misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda e si forniscono le relative istruzioni operative.
Beneficiari della misura
Riguardo ai settori di attività ammessi alla tutela, l’INPS precisa che i datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall’Istituto tra i destinatari della misura.
Sono altresì ammessi i datori di lavoro:
– Siano classificati ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
– Abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
– Abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Durata dell’integrazione salariale
Mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, gli altri datori di lavoro possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.
Presentazione della domanda
Per richiedere la misura di sostegno, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.
Tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.