Appalti: clausola sociale applicabile solo con inizio reale dell’attività

Con la sentenza 11989 del 7 maggio 2025 la Corte di cassazione ha chiarito che la clausola sociale, nei contratti di appalto, opera solo con il concreto inizio dell’attività del subentrante.

Nella specie, una società attiva nel catering aeroportuale aveva richiesto un risarcimento danni per l’inadempimento della clausola sociale prevista dal contratto collettivo, in occasione del subentro di un’altra società nell’appalto affidato da una compagnia aerea.

La clausola sociale ha la finalità di garantire la continuità occupazionale ai dipendenti impiegati nell’appalto ceduto, imponendo al nuovo appaltatore l’assunzione di una determinata quota di lavoratori.

La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che il subentro nell’appalto, previsto per aprile 2020, non si fosse concretamente realizzato a causa del divieto di voli dovuto alla pandemia COVID-19.

Da qui il ricorso in Cassazione.

In questa ultima sede, gli Ermellini hanno confermato la decisione impugnata, affermando che la clausola sociale si applica solo se vi è un effettivo inizio dell’attività da parte del nuovo appaltatore. In presenza di impossibilità sopravvenuta (come la pandemia), la clausola non opera perché manca il presupposto fattuale del concreto subentro.