Patente a crediti: non sanzionato l’autonomo riqualificato a seguito di ispezione
L’INL, con la nota n. 964 del 4 giugno 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla sanzione prevista dall’art. 27, c. 11, del D.Lgs. 81/2008 nei casi in cui, nel corso di un’ispezione, si accerti che un rapporto di lavoro formalmente autonomo – ad esempio quello tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria – sia in realtà un rapporto di lavoro subordinato.
La sanzione in questione riguarda l’obbligo, per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri, di possedere una “patente a crediti”. In assenza di tale documento, o se si possiedono meno di 15 crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (comunque non inferiore a 6.000 euro), oltre all’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici per sei mesi.
Nel caso in cui il lavoratore autonomo venga riqualificato come dipendente dell’impresa affidataria, l’INL precisa che le sanzioni relative al mancato possesso della patente non possono essere applicate al lavoratore. Infatti, essendo accertato che il rapporto era in realtà di natura subordinata, viene meno il presupposto soggettivo della sanzione, cioè la qualifica di lavoratore autonomo.
Applicare la sanzione anche al lavoratore significherebbe assumere due ricostruzioni contraddittorie dello stesso fatto: da un lato si nega che fosse un autonomo, dall’altro lo si sanziona come tale.
Diverso il discorso per l’impresa affidataria, che rimane responsabile delle violazioni accertate.
In particolare, oltre alle sanzioni per l’irregolare qualificazione del rapporto di lavoro e per le eventuali carenze in materia di salute e sicurezza, l’impresa potrà essere destinataria anche delle sanzioni previste per la mancanza della patente, se operava nel cantiere senza il documento richiesto o con un numero insufficiente di crediti.
Infine, l’Ispettorato chiarisce che non può essere sanzionato nemmeno il committente dei lavori per l’omessa verifica del possesso della patente nei confronti del lavoratore “fittiziamente autonomo”.
Una volta che il lavoratore viene ricondotto a un rapporto subordinato, non si può pretendere dal committente la verifica di un requisito (la patente) che non è richiesto ai dipendenti.