Regime forfetario inapplicabile dall’anno successivo all’iscrizione all’AIRE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 149 del 9 giugno 2025, ha indicato che l’iscrizione all’AIRE, che rappresenta una causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non produce la fuoriuscita immediata dal regime fiscale agevolato.
Nel caso esaminato, un ingegnere che aveva aderito al regime forfettario, si era poi iscritto all’AIRE con decorrenza 15 maggio 2024, benché l’esito della richiesta d’iscrizione gli fosse stato comunicato a febbraio 2025.
Aveva quindi continuato ad emettere fatture, per tutto il 2024, come forfetario.
Chiedeva quindi se dovesse provvedere a correggerle, a seguito della comunicazione di esito positivo intervenuta solo nel 2025.
L’Agenzia delle entrate ha dato risposta negativa, sottolineando che l’iscrizione all’AIRE non aveva comportato la perdita immediata del regime fiscale, che era avvenuta solo dal periodo d’imposta 2025.
Nella risposta viene precisato che l’unica causa di cessazione ”immediata” del regime di favore, con contestuale passaggio al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si verifica, è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.