Esenti i contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 190 del 21 luglio 2025, ha confermato che i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa versati ad una Cassa in qualità di coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR alla formazione del reddito di pensione.
Se il sostituto d’imposta (ente pensionistico) non ha tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo può essere portato in deduzione dal coniuge superstite in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 Altri oneri deducibili, cod. ’21’.