Cassazione: non si applica la clausola sociale se il subentro è solo formale

Con la sentenza 11989 del 7 maggio 2025, la Cassazione afferma che il perimetro della stabilità occupazionale previsto dalla clausola sociale riguarda le sole ipotesi in cui al cambio di commessa si accompagna l’effettivo inizio della prestazione oggetto della commessa medesima da parte del gestore subentrante.

L’originaria committente ricorre giudizialmente nei confronti della società subentrata nell’appalto, al fine di richiederle il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento alla clausola sociale da parte di quest’ultima.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il subentro nell’appalto non aveva avuto concreta esecuzione a causa dell’insorgenza della pandemia da COVID-19.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che la clausola sociale è diretta a tutelare i lavoratori attraverso la continuità occupazionale nel passaggio da un appaltatore a un altro.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, detta clausola può operare solo nel contesto di un reale avvio dell’attività lavorativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la non debenza del richiesto risarcimento.