Controlli troppo invasivi sul dipendente malato? Licenziamento nullo

No a controlli troppo invasivi sul piano della vita privata del lavoratore, disposti in violazione dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel testo dell’ordinanza 23578 del 20 agosto 2025 con cui è stata confermata l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, con qualifica di dirigente, in costanza di malattia.

Nella specie, al dipendente era stato contestato di avere più volte violato – mentre appunto era assente per malattia – l’obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce orarie stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La violazione era stata accertata attraverso un controllo investigativo, operato da parte di un’agenzia incaricata dal datore di lavoro.

La Corte d’Appello aveva ritenuto il recesso nullo in quanto “privo di giusta causa e di c.d. giustificatezza”. In particolare, i giudici di gravame, avevano accolto il motivo di reclamo con cui il dirigente aveva lamentato la “inutilizzabilità del report dell’agenzia investigativa ai fini della prova del fatto contestato nella lettera di addebito disciplinare”.

La Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento: i controlli sono leciti solo se proporzionati, giustificati da un sospetto concreto e rispettosi della privacy. Se mancano tali presupposti, i dati raccolti non sono utilizzabili