Privacy: vanno disattivate le e-mail dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Il Garante privacy, con il provvedimento n. 386 del 10 luglio 2025, ha sanzionato un Ateneo per aver mantenuto attiva e conservata per un ampio arco temporale l’e-mail assegnata ad un docente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Il Garante, ha chiarito che ogni operazione relativa al servizio di posta elettronica deve essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nonché con un livello di tutela tale da impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei terzi mittenti e/o dei destinatari delle medesime comunicazioni.

L’Autorità ha, altresì, evidenziato (v. punto 5.2, lett. b)) che può considerarsi conforme ai predetti principi la condotta del titolare che provveda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’interessato, alla disattivazione dell’account di posta elettrica e alla contestuale adozione di sistemi automatici atti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi riferiti all’attività del medesimo titolare, evitando in tal modo di prendere visione delle comunicazioni in entrata o in uscita presenti nella casella di posta elettronica assegnata su base individuale al lavoratore.