Cassazione: obbligo di repechage e lavoratori con l. 104/1992, quali peculiarità?

Con la sentenza 18063 del 3 luglio 2025, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento per g.m.o. di lavoratore fruitore dei benefici ex lege 104/1992, la società, per adempiere correttamente all’obbligo di repechage, deve tenere in considerazione anche delle esigenze di solidarietà poste a fondamento della tutela dei disabili.

Il dipendente, titolare dei benefici di cui alla L. 104/1992, impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli, deducendo che in alternativa al recesso la società datrice gli aveva prospettato un impiego con un orario diverso da quello c.d. a ciclo continuo-semicontinuo sempre goduto dallo stesso per assistere la moglie gravemente invalida.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che il datore di lavoro aveva adeguatamente ottemperato all’obbligo di rinvenire un impiego alternativo.

La Cassazione rileva preliminarmente che, in caso di licenziamento per g.m.o. di un lavoratore fruitore dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, il repechage deve essere effettuato in modo particolarmente pregnante.

Su tali presupposti, ritenendo che, nel caso di specie, la società non abbia adempiuto a tali obblighi, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente