Superbonus 2025 al 110% in territori colpiti da sisma: risoluzione

Con Risoluzione 13 novembre 2025, n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa la fruizione del superbonus, nell’aliquota maggiorata al 110%, relativamente alle spese sostenute nel 2025 per interventi effettuati su edifici siti in aree colpiti da eventi sismici, secondo la disciplina prevista dal comma 8-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020.

In particolare, l’Agenzia, ricordando come il citato 8-ter preveda l’estensione dell’aliquota massima di detrazione, in presenza di determinate condizioni, sull’importo eccedente il contributo post sisma, ha chiarito che la maxi-detrazione è applicabile “indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati”. I commi 1-ter e 4-quater, art. 119 (che disciplinano il riconoscimento dell’aliquota al 110% fino a tutto il 2025 per interventi ecobonus e sismabonus) prevedono infatti la non cumulabilità dei benefici (detrazione e contributi) ma non condizionano l’effettiva spettanza della detrazione alla presenza dei contributi.

L’alternatività tra contributi e superbonus è infatti normativamente prevista esclusivamente con riferimento ai benefici previsti dal comma 4-ter, art. 119, vale a dire in caso di applicazione della maggiorazione dei limiti di spesa.