Vietato controllare lo stile di giuda dei lavoratori

Il Garante privacy, con la Newsletter n. 542 del 29 gennaio 2026, ha reso noto che il datore di lavoro non può installare un dispositivo sui veicoli aziendali che consente di raccogliere informazioni dettagliate sui viaggi effettuati, tali da consentire un controllo sull’attività dei lavoratori.

Più precisamente, una società del settore della selezione e produzione di sementi agricole, facente parte di un gruppo multinazionale, su disposizione della capogruppo svizzera, aveva fatto installare sui propri veicoli aziendali un dispositivo – associato al nominativo del conducente – che raccoglieva, in modo illecito, i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile.

I dati così raccolti venivano conservati per un periodo di 13 mesi e utilizzati ai fini delle valutazioni del comportamento alla guida dei dipendenti, nonché per l’adozione di eventuali interventi correttivi.

Il Garante ha, quindi, inflitto una sanzione di 120mila euro alla società per aver trattato in modo illecito i dati personali di cinque dipendenti.

Nel determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto sia del numero limitato di dipendenti coinvolti sia della sospensione immediata del trattamento dei dati ritenuto illecito, disposta dalla società subito dopo la contestazione. Il Garante ha inoltre ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi dei lavoratori, raccolti e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di comportamento alla guida.