Scarso rendimento e malattia simulata: licenziamento legittimo

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1161 del 20 gennaio 2026 ha statuito che è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che, mediante reiterate assenze per malattia ritenute simulate, determini un rendimento inferiore agli standard medi e violi gli obblighi di diligenza e correttezza.

La controversia trae origine dall’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo a una lavoratrice dipendente di una società di trasporto pubblico.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado resa nell’ambito del rito Fornero, aveva respinto l’impugnativa della lavoratrice, ritenendo legittimo il recesso datoriale.

Il provvedimento espulsivo era stato motivato dalla società con riferimento allo scarso rendimento imputabile a colpa, derivante da un fenomeno di microassenteismo per malattia.

La Corte ha chiarito che la condotta, qualificata come microassenteismo colpevole e accertata in fatto, integra l’ipotesi di scarso rendimento prevista dall’art. 27 dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 nel settore autoferrotranvieri.