Regime speciale lavoratori impatriati: interpello

L’Agenzia delle Entrate con risposta 76/2026 ha fornito chiarimenti in relazione al regime speciale per lavoratori impatriati.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che, ai fini dell’accesso al regime agevolato di maggior favore che comporta la tassazione del solo 10% del reddito, rileva il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio e il suo permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Il successivo trasferimento della residenza in un’altra Regione, diversa da quelle richiamate dalla norma preclude quindi la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90% fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.

L’Agenzia, precisa che, tuttavia, il contribuente potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70% a partire dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.