NASpI: dimissioni per giusta causa se il datore non versa i contributi
La Corte di Cassazione con sentenza 5445 del 11 marzo 2026 ha chiarito che costituisce giusta causa di dimissioni, rilevante ai fini dell’accesso alla NASpI, il grave inadempimento del datore di lavoro rappresentato dal mancato versamento dei contributi previdenziali.La controversia trae origine dalla domanda di un lavoratore che, dopo aver rassegnato le dimissioni, aveva richiesto il riconoscimento della NASpI sostenendo che il recesso fosse stato determinato da un grave inadempimento datoriale, consistente nel mancato versamento dei contributi previdenziali.
L’ente previdenziale aveva negato la prestazione.
La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece riconosciuto il diritto alla NASpI, ritenendo che l’inadempimento del datore di lavoro integrasse una giusta causa di dimissioni.
Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione, contestando in particolare la sussistenza del requisito dell’immediatezza delle dimissioni rispetto al comportamento datoriale.
La Corte ha specificato che il mancato versamento dei contributi previdenziali rappresenta una violazione significativa degli obblighi del datore di lavoro, in quanto incide direttamente sulla posizione assicurativa del lavoratore






