Malattia e licenziamento: la Cassazione ribadisce il limite del periodo di comporto

La Corte di Cassazione con ordinanza 5469 del 11 marzo 2026 statuisce che quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia del lavoratore, la disciplina speciale prevista dall’articolo 2110 del codice civile prevale sulla disciplina generale del licenziamento.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato da una società nei confronti di un lavoratore dipendente.

Il datore di lavoro aveva motivato il recesso richiamando l’elevato numero di assenze per malattia registrate nel corso del rapporto. Secondo la ricostruzione aziendale, la frequenza delle assenze aveva determinato una significativa discontinuità nella prestazione lavorativa, rendendo la collaborazione del dipendente scarsamente utilizzabile sotto il profilo organizzativo.

La società non aveva contestato la legittimità delle certificazioni mediche né aveva addebitato al lavoratore condotte disciplinarmente rilevanti: il presupposto del licenziamento non era quindi una violazione degli obblighi contrattuali, bensì la presunta inutilità economica della prestazione lavorativa derivante dalla reiterazione delle assenze per malattia.

La Corte ha quindi specificato che il datore di lavoro non può anticipare il recesso invocando difficoltà organizzative, aumento dei costi o ridotta utilità della prestazione lavorativa.

Secondo la Corte, le conseguenze organizzative della malattia rappresentano effetti fisiologici dell’assenza del lavoratore e devono essere sopportate dall’impresa fino al superamento del periodo di comporto; solo dopo tale momento il datore di lavoro può valutare la risoluzione del rapport