Bonus prima casa: residenza entro un anno per evitare la decadenza

La Corte di Cassazione con ordinanza 5016 del 6 marzo 2026 ha statuito che in caso di vendita dell’immobile acquistato con il bonus prima casa prima del decorso di cinque anni, la decadenza dall’agevolazione non si verifica solo se, entro un anno dall’alienazione, il contribuente acquista un nuovo immobile e lo destina effettivamente ad abitazione principale.

A tal fine è necessario che entro lo stesso termine avvenga anche il trasferimento della residenza nel nuovo immobile, non essendo sufficiente il solo riacquisto.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva revocato l’aliquota IVA agevolata del 4% applicata all’acquisto di un immobile con i benefici “prima casa”.

Nel caso di specie il contribuente aveva acquistato l’immobile il 14 ottobre 2016; lo aveva rivenduto il 27 giugno 2017 ed aveva acquistato un nuovo immobile il 21 giugno 2018.L’Amministrazione finanziaria aveva tuttavia ritenuto non integrati i presupposti per il mantenimento dell’agevolazione, in quanto il trasferimento della residenza nel nuovo immobile era avvenuto solo il 26 maggio 2021, cioè diversi anni dopo il riacquisto e successivamente alla notifica dell’avviso di liquidazione.

Sia il giudice tributario di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno confermato la legittimità della revoca del beneficio, decisione poi impugnata dal contribuente in Cassazione.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della revoca del beneficio e la conseguente pretesa tributaria dell’Agenzia delle entrate