Esonero INPS alle imprese agricole colpite da eventi climatici avversi
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha emanato il Decreto del 13 marzo 2026, pubblicato sulla G.U. del 21 marzo 2026, n. 67, con il quale ha disposto che gli aiuti, sotto forma di esonero contributivo, erogati dall’INPS a favore di alcune imprese agricole danneggiate da recenti eventi climatici avversi (con decreti di declaratoria), non rientrano più nel regime di aiuti in esenzione precedentemente previsto, ma sono concessi in regime “de minimis”.
Ciò consente all’INPS di accogliere le richieste di esonero contributivo parziale che non erano state ancora definite o che erano state definite con l’erogazione dell’esonero in data successiva al termine del 30 giugno 2023.
Nella fase di concessione degli sgravi contributivi, l’INPS deve verificare che l’importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle Regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.






