Cassazione: c’è legittimazione ad agire in capo al sindacato non firmatario del CCNL?

Con l’ordinanza 26612 del 2 ottobre 2025 la Cassazione afferma che la contestazione sulla legittimazione ad agire in un ricorso ex art. 28 L. 300/1970, da parte di un sindacato non firmatario del CCNL applicato in azienda, ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e non soggetta alle decadenze processuali.

La OS propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al fine di veder accertata la natura antisindacale della condotta tenuta dalla società e consistita nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo espressamente prevista dal CCNL.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo l’approccio della società, volto a ricercare accordi individuali con i dipendenti coinvolti, lesivo del ruolo di rappresentanza dei sindacati. La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che l’impugnata sentenza non è conforme a diritto nella parte in cui ha dichiarato la decadenza della società dalla contestazione della mancanza di legittimazione ad agire in capo al sindacato, in quanto non firmatario del CCNL applicato in azienda.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’azienda, cassando con rinvio l’impugnata pronuncia.