Tribunale di Bergamo: risarcito il danno morale se la dipendente whistleblower viene emarginata

Con la sentenza 951 del 6 novembre 2025 il Tribunale di Bergamo afferma che al dipendente che, a seguito di segnalazioni, abbia subito intimidazioni personali e/o ripercussioni professionali deve essere riconosciuto il risarcimento per le sofferenze subito sul piano morale.

La lavoratrice, agente di polizia locale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito delle segnalazioni effettuate, quale whistleblower, in ordine ad una serie di favoritismi nella erogazione di buoni pasto, indennità di turno e permessi studio, oltre che ad altre irregolarità ravvisate nell’utilizzo di fondi regionali e nella gestione dei meccanismi di remunerazione premiale.

Il Tribunale rileva preliminarmente che, qualora il dipendente a seguito di segnalazioni sia stato sottoposto ad una condizione di isolamento e abbia subito azioni intimidatorie, operano le tutele previste dalla normativa sul whistleblowing.

In tal caso, continua la sentenza, parte datoriale è da ritenere responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di aver mantenuto un ambiente ostile e nocivo, fonte di danni fisici e mentali per il dipendente coinvolto.

Su tali presupposti, l’Ente deve risarcire la dipendente in conseguenza del profondo senso di malessere, isolamento emarginazione e umiliazione dalla stessa subito.