Cassazione: quando il demansionamento diventa mobbing
La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore non legittima automaticamente il demansionamento.
Il datore di lavoro deve dimostrare concretamente l’impossibilità di assegnare mansioni equivalenti compatibili con lo stato di salute del dipendente.
In assenza di tale prova, il demansionamento può determinare responsabilità risarcitoria e, se accompagnato da ulteriori comportamenti persecutori, integrare anche una fattispecie di mobbing.
Così la Corte di Cassazione con ordinanza 12547 del 4 maggio 2026.
La vicenda riguarda un lavoratore dipendente di una società operante nella gestione di supermercati e centri commerciali, inizialmente adibito alle mansioni di pizzaiolo e inquadrato al III livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. Nel corso del 2014, il medico competente aveva rilevato alcune limitazioni fisiche incompatibili con attività che comportassero l’accesso alle celle frigorifere, anche occasionale.
A seguito di tali prescrizioni, il datore di lavoro aveva trasferito il dipendente dal reparto pizzeria al reparto prodotti di grande consumo, assegnandogli mansioni riconducibili al IV livello. Secondo il lavoratore, le nuove attività erano esclusivamente esecutive e prive dell’autonomia operativa propria del livello professionale posseduto.
Il dipendente aveva inoltre denunciato una serie di comportamenti vessatori, e per tali ragioni aveva chiesto il risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità.
La decisione conferma quindi l’accertamento del demansionamento e del mobbing, la riassegnazione del lavoratore a mansioni compatibili con il III livello del CCNL e il risarcimento del danno biologico e professionale.






