Appalto fittizio e irrilevanza fiscale dei costi sostenuti dall’utilizzatore
Con Ordinanza 19 giugno 2026, n. 20766, la Cassazione ha chiarito che, in caso di somministrazione irregolare di manodopera dissimulata mediante un contratto di appalto di servizi, l’inesistenza della prestazione contrattuale – determinata dall’assenza della fornitura dedottain contratto a fronte della quale era stato solo apparentemente pattuito il corrispettivo – comporta il radicale difetto di causa dell’esborso sostenuto dal presunto appaltante.
Ne consegue che tale costo, mancando dei requisiti di certezza e inerenza, non può essere riconosciuto ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità dell’IRAP e delle imposte sui redditi.
In tali circostanze, è fiscalmente irrilevante l’eventuale azione promossa dai lavoratori per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, poiché la conversione del rapporto determina, di per sé, la nullità dei contratti aventi ad oggetto tale rapporto.






