Assegno ordinario di invalidità: chiarimenti sulla trasformazione
I periodi di fruizione dell’assegno ordinario di invalidità non lavorati valgono per il diritto alla pensione ma non per la sua misura esclusivamente nei casi di trasformazione dell’assegno inpensione di vecchiaia.
Lo precisa l’Inps con il messaggio del 26 giugno 2026 n. 2124.
Il messaggio ricorda due regole della disciplina dell’assegno ordinario di invalidità:- la trasformazione d’ufficio in pensione di vecchiaia si realizza in presenza dei prescritti requisiti (età pensionabile e almeno 20 anni di contribuzione, più, per i contributivi, il raggiungimento dell’importo soglia pari all’assegno sociale, nonché la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
– la valutazione ai fini pensionistici dei periodi non lavorati in cui è stato erogato l’assegno vale solo quando c’è la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia, non quando lo stesso è revocato a seguito di una richiesta della pensione di vecchiaia.
Secondo l’Inps quindi, se in costanza di fruizione dell’assegno di invalidità, il titolare richiede la pensione di vecchiaia, gli eventuali precedenti periodi non lavorati non saranno considerati nel calcolo dei 20 anni di contribuzione.
Nel messaggio è precisato che quando la decorrenza della pensione di vecchiaia venga retrodatata per un periodo già interessato dall’erogazione dell’assegno di invalidità, quest’ultimo deve essere revocato dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, con compensazione tra rate di pensione spettante e rate non dovute dell’assegno di invalidità.
In questo modo la revoca non permette di computare i periodi precedenti di fruizione dell’assegno ma non lavorati nell’anzianità contributiva.
Infine, precisa il messaggio, se il titolare dell’assegno di invalidità, in quanto vecchio iscritto, opta per la pensione contributiva, lo deve fare al più tardi, entro il mese precedente la data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, stante la natura pensionistica dello stesso. Pertanto, la predetta facoltà è preclusa in sede di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.






