Gestione separata: nuova procedura di rimborso unico per le somme indebitamente versate

L’INPS, con il messaggio 3247 del 13 ottobre 2026 comunica che possono accedere alla funzionalità del nuovo servizio, i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata per le richieste di rimborso di seguito indicate:

• Contribuenti autonomi che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

• Soggetti committenti, per la quota a loro carico (due terzi del contributo versato), in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;

• Soggetti committenti, per motivazioni diverse da quella indicata al punto precedente, quali versamenti duplicati, somme indebitamente versate per l’applicazione di un’aliquota inferiore a quella denunciata e successivamente variata, errori di versamento o casi analoghi;

• Lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo versato), in caso di superamento del citato massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.