Partecipazione nella società di consulenza? Commercialista ineleggibile a sindaco

La Corte di Cassazione con ordinanza 29406 del 10 ottobre 2022 ha chiarito che il  commercialista che detiene una rilevante partecipazione nello studio professionale che presta attività di consulenza in favore della “controllata” non può essere eletto a sindaco della società.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco non solo coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ma anche “da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza”. 

Lo prevede la lettera c) dell’art. 2399 c.c., disposizione ritenuta decisiva dalla Corte di cassazione  – nel confermare le conclusioni cui erano giunti i giudici di merito in rigetto del ricorso promosso da un commercialista.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto sufficiente, per affermare l’ineleggibilità a sindaco di una società, la detenzione, da parte del professionista, di una quota del 70% dello studio professionale che forniva alla “controllata” anche attività di consulenza.

Svolgere in modo continuativo prestazioni di consulenza sull’oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale e sia comunque titolare di un rapporto di natura patrimoniale, porta a una situazione che compromette in radice la propria imparzialità e indipendenza.

La ratio sottesa alla causa di ineleggibilità in parola risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere detta indipendenza.

E la compromissione dell’indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l’attività di consulenza venga prestata – come era stato specificamente asserito nel caso in esame – da un socio o collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco. 

Difatti, l’espressione utilizzata dalla norma “altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l’indipendenza” affida al prudente apprezzamento del giudice di merito l’individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie.

Criterio che, nella specie, era stato condivisibilmente individuato, dalla Corte territoriale, nella percentuale spettante al sindaco dei crediti ricavabili dall’attività di consulenza svolta in favore della società.