Vigilanza privata: le novità dell’accordo integrativo

Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno condiviso i testi complessivi relativi all’ipotesi di accordo 30 maggio 2023 per i dipendenti dagli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Di seguito le novità di maggior interesse operativo.

Campo di applicazione

Le Parti stabiliscono che i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e l’attività di stewarding all’interno degli impianti sportivi o in pubblici esercizi saranno ricomprese nel campo di applicazione del CCNL a seguito di una ricognizione tecnica utile ad allocare i profili professionali all’interno della classificazione del personale.

Classificazione del personale – Servizi di sicurezza

Il personale inquadrato nel livello E in forza al 31 maggio 2023 rimarrà nel livello per 12 mesi, decorrenti dalla data di inquadramento nel livello E.

Il personale inquadrato nel livello F in forza al 31 maggio 2023, a decorrere dal 1° giugno 2023 viene inquadrato nel livello E per non oltre 18 mesi, decorrenti dalla data di assunzione.

Ai fini del conseguimento del livello D, la permanenza nei livelli F ed E non potrà complessivamente superare i 24 mesi, decorrenti dalla data di assunzione.

Periodo di prova

Viene abrogata la riduzione della durata della prova nel caso di svolgimento di stage aziendali di formazione.

Una tantum

Le Parti forniscono gli importi dell’una tantum (per i Servizi fiduciari gli importi sono stati calcolati redazionalmente):

Istituti

LivelliSettembre 2023Settembre 2024Settembre 2025
Q260,36260,36250,71
1212,14212,14204,29
2192,86192,86185,71
3162,00162,00156,00
4135,00135,00130,00
5127,29127,29122,57
696,4396,4392,86

Servizi fiduciari

LivelliSettembre 2023Settembre 2024Settembre 2025
A212,14212,14204,29
B192,86192,86185,71
C162,00162,00156,00
D135,00135,00130,00
E127,29127,29122,57
F115,71115,71111,43

Minimi tabellari

Le Parti forniscono i nuovi importi mensili della paga base conglobata:

Istituti

LivelliImporti mensili
Dal 1.6.2023Dal 1.6.2024Dal 1.6.2025Dal 1.12.2025Dal 1.4.2026
Q2.049,032.097,242.145,462.184,032.222,60
11.772,601.811,891.851,171.882,601.914,03
21.660,381.696,091.731,811.760,381.788,95
31.483,311.513,311.543,311.567,311.591,31
41.328,881.353,881.378,881.398,881.418,88
51.261,871.285,441.309,021.327,871.346,73
61.108,061.125,921.143,781.158,061.172,35

Servizi fiduciari

LivelliImporti mensili
Dal 1.6.2023Dal 1.6.2024Dal 1.6.2025Dal 1.12.2025Dal 1.4.2026
A1.559,991.599,281.638,561.669,991.701,42
B1.420,001.455,711.491,431.520,001.548,57
C1.196,001.226,001.256,001.280,001.304,00
D1.000,001.025,001.050,001.070,001.090,00
E944,00967,57991,151.010,001.028,86

Bilateralità

Le Parti recepiscono i contenuti dell’Accordo 14 luglio 2021 sulla governance e sulla bilateralità.

La quota di finanziamento degli Enti bilaterali è fissata nello 0,20% di paga base e contingenza per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari) di cui lo 0,10% a carico datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Nel computo degli aumenti retributivi si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo di bilateralità, per cui con la stessa decorrenza l’azienda che aumenta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), rientrante nella retribuzione di fatto. L’azienda è comunque obbligata all’erogazione agli aventi diritto delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale.

Il contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.) è fissato nella misura dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui lo 0,15% a carico azienda e 0,10% a carico lavoratore.

Maternità

Viene disciplinato il congedo obbligatorio di paternità.

Assistenza integrativa

Il Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa di settore è il Fasiv, cui possono essere iscritti anche i lavoratori con contratto a termine pari o superiore a 6 mesi.

La contribuzione è parte integrante del trattamento economico contrattuale, è sostitutiva di un equivalente aumento salariale e i lavoratori vantano un diritto – irrinunciabile – all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Previdenza integrativa

Possono essere iscritti a Fon.Te. e a Previdenza Cooperativa anche i lavoratori con contratto a termine superiore a 3 mesi.

La quota di iscrizione è pari a € 15,50 (€ 11,88 a carico azienda ed € 3,62 a carico lavoratore