Decreto fiscale: novità su bonus lavoratori con part time ciclico
È in vigore dal 19 ottobre 2023 il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Rispetto alla bozza del provvedimento, il testo ufficiale presenta alcune importanti novità e conferme in materia di lavoro e per le pensioni.
Rispetto alle previsioni presenti nella bozza, che indicavano l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 già nell’assegno di novembre 2023, il decreto fiscale in vigore fissa la data ufficiale al 1° dicembre 2023 (articolo 1, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145). Lo slittamento di un mese si è reso necessario, con ogni probabilità, per consentire all’Inps di svolgere tutte le operazioni richieste nei tempi previsti.
La perequazione si applica anche alle prestazioni assistenziali, ovvero alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale. Anche nel 2022 l’anticipo del conguaglio della perequazione è stato anticipato, da gennaio 2023 a novembre 2022, dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. L’INPS ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 120 del 26 ottobre 2022.
Il decreto fiscale prevede inoltre che il recupero delle prestazioni indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati per il periodo d’imposta 2021 nonché alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca per il periodo di imposta 2020, dovrà essere iniziato entro il 31 dicembre 2024 (articolo 2, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Il decreto fiscale (articolo 18, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145) riconosce, per l’anno 2023, una indennità una tantum di 550 euro ai lavoratori con part time ciclico ciclico del settore privato. Il bonus di cui si tratta era stato introdotto con il decreto Aiuti (articolo 2-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), per l’anno 2022, come una tantum di 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel 2021. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare 13 ottobre 2022, n. 115.
Per effetto del decreto fiscale, il bonus in questione sarà riconosciuto anche per l’anno 2023, alle medesime condizioni previste dal decreto Aiuti: il bonus pari a 550 euro è concesso ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
I lavoratori a cui ci si riferisce, alla data della domanda, non devono risultare titolari di altro rapporto di lavoro dipendente. E non devono risultare percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.
L’indennità è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Anche per il 2023, l’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore ed è erogata dall’Inps, previa istanza dell’interessato, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Il decreto fiscale, con interpretazione autentica, interviene anche sull’articolato del decreto Aiuti per chiarire che il bonus per l’anno 2022 è concesso solo per periodi non interamente lavorati a causa della sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Al riguardo si attendono ora le necessarie indicazioni dell’INPS.
L’articolo 19 del decreto fiscale infine prevede alcuni importanti rinvii di termine per il reddito di cittadinanza. Slitta infatti dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale i servizi sociali comunicano all’INPS, tramite la piattaforma GePI, l’avvenuta presa in carico dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro.
Si prevede inoltre che, decorso il termine del 30 novembre 2023 in assenza della suddetta comunicazione, l’erogazione venga sospesa (non è più pertanto riattivabile, come previsto in precedenza). Si dispone infine che il limite temporale massimo del 31 dicembre 2023, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, non vada a considerare quei nuclei familiari che, in virtù delle loro caratteristiche, siano stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, a patto che la comunicazione della effettiva presa in carico sia avvenuta entro il 30 novembre 2023.