Garante privacy: email e navigazione web dei dipendenti solo a determinate condizioni
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 535 del 30 maggio 2025, ha affermato che il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie.
Per tale motivo ha comminato una sanzione di 50mila euro alla Regione Lombardia.
Dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori.
Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.
Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori.
Per tali ragioni, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.
Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.