Ferie: limiti decisionali del datore di lavoro
La sezione lavoro della Suprema Corte si è espressa con l’ordinanza numero 24977/22, relativamente al caso di alcuni dipendenti, che avevano citato in giudizio il datore di lavoro il quale aveva imposto loro le ferie in modo unilaterale, senza alcuna comunicazione diretta, affermando che quest’ultimo non può stabilire le ferie del dipendente senza considerare le sue esigenze.
Nei primi due gradi di giudizio si era data ragione agli impiegati, stabilendo che il datore di lavoro dovesse ripristinare le ore decurtate. Nel caso specifico la Cassazione ha ravvisato che i lavoratori avevano saputo di essere in ferie soltanto dalla busta paga, dopo aver visto indicate come ferie fruite alcune ore di cassa integrazione straordinaria.
Il datore di lavoro avrebbe dovuto inviare una comunicazione specifica ai lavoratori. In quanto il solo avviso alla rappresentanza sindacale unitaria non è sostituibile a quella diretta nei riguardi dei singoli dipendenti, sul bisogno di godere delle ferie maturate prima di beneficiare della cassa integrazione straordinaria. Il collocamento forzoso in ferie per due, quattro o otto ore giornaliere non sarebbe sufficiente a procurare il dovuto ristoro delle energie psico-fisiche dell’impiegato.
La Cassazione tuttavia afferma anche che il diritto di determinare il periodo esatto delle ferie spetta al datore di lavoro, ma deve farlo in modo che non risulti vessatorio per i dipendenti, considerando le loro legittime esigenze. Il collocamento forzoso in ferie per poche ore al giorno non è adeguato per il riposo psico-fisico. Coloro che non fruiscono delle ferie durante il turno aziendale hanno diritto a un’indennità sostitutiva.