Assunzioni agevolate di ricercatori e assegnisti di ricerca: al via le domande
Al via le domande per la concessione dell’esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano alcofinanziamento delle borse di dottorato innovativo per l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese, ivi comprese le reti di impresa e le associazioni di imprese, che partecipano alcofinanziamento delle borse di dottorato innovativo che assumono, a tempo indeterminato e nel limite massimo individuale di due per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata, unità di personale ricercatori o assegnisti di ricerca.
Requisiti e criteri di ammissibilità
Le imprese, cd. soggetti proponenti, per avere titolo all’esonero contributivo, devono dimostrare:
• Alla data di assunzione, ilcofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all’Investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;
• L’assunzione a tempo indeterminatodi unità di personale in possesso, alla data dell’assunzione stessa, del titolo di dottore di ricerca o di unità di personale che è o è stata titolare di titolare di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 22 e 24 della L. n. 240/2010.
Domanda di accesso all’esonero contributivo al MUR
Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo da compilare, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma informatica “Dottorati Imprese”, realizzata in collaborazione tra il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), Confindustria e Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, a partire dal 16 maggio 2024.
Alle imprese ammesse spetta l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta, ovvero 3.750 euro su base annua.
L’esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo di 3.750 euro su base annua.
Per i Soggetti attuatori che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio è riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.