Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: nuovi chiarimenti dalle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 12 del 31 maggio 2024 con cui ha fornito tramite risposte a quesiti delle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.
Modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato
Il modello di dichiarazione semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati.
A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C), possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate.
A titolo esemplificativo, un contribuente, che deve dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, in luogo del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Rilascio del visto di conformità
In tema di Superbonus, secondo quanto chiarito dalle Entrate, ai fini dell’apposizione del visto di conformitàin relazione alle spese, il contribuente può provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il «reddito di riferimento» relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.
Ravvedimento operoso
Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.