Assistenza fiscale: gestione conguagli da parte dell’INPS

Con il messaggio n. 2640 del 17 luglio 2024 l’INPS conferma anche per il 2024 lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

L’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli derivanti

dall’abbinamento della dichiarazione 730, che i sostituti d’imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.

Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici:

– Codice CP, conguaglio non possibile parziale;

– Codice CT, conguaglio non possibile totale.

A partire dallo scorso anno 2023, per il modello 730 è previsto un ulteriore codice diniego: codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.