Licenziamento ritorsivo: il caso all’esame della Cassazione

La Corte di Cassazione con ordinanza 18547 del 8 luglio 2024 ha statuito che è riitorsivo il licenziamento che consegue al rifiuto del part-time da parte del dipendente.

La Sezione Lavoro della Cassazione si è così pronunciata rispetto alla vicenda di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo.

Il recesso era stato comminato a seguito del rifiuto del dipendente di accettare la trasformazione del suo rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro part-time.

Gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui la Corte d’Appello aveva accolto le ragioni del prestatore, annullando il recesso e ordinando la reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro.

La Corte di secondo grado, in particolare, aveva ritenuto che il licenziamento difettasse del motivo oggettivo addotto, sia sotto il profilo del dedotto costante andamento negativo del reparto dove lavorava il dipendente, sia dell’impossibilità di ricollocamento (repechage).

La Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento è ritorsivo e non giustificato, poiché volto a eludere il divieto di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2015, risultando in una reazione ingiusta e arbitraria a un comportamento legittimo del lavoratore. Ha confermato la reintegrazione del lavoratore.