Corte di Cassazione: licenziamento discriminatorio 

Il licenziamento che viene a determinarsi per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alla mansione è ritenuto discriminatorio e nullo. L’articolo 5 della Direttiva n. 78/2000/CE indica che in questi casi sia necessario adottare soluzioni ragionevoli, qualora il lavoratore precipiti in condizioni di menomazione duratura, in grado di renderlo diverso dagli altri lavoratori.  

La conservazione del posto di lavoro non comporta pertanto dei costi aggiuntivi per il datore di lavoro. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31471 del 13 novembre 2023. La tutela accordata al lavoratore nel caso concreto è quella della reintegrazione attenuata (quindi non “piena”). In quanto questa è stata la tutela invocata dal lavoratore stesso.