Pagamento diretto delle prestazioni previa dichiarazione del lavoratore
L’INPS, con il messaggio n. 2909 del 30 agosto 2024, ritorna sulla gestione delle istanze di
pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo
straordinario di cui all’art. 42, c. 5 del Dlgs 151/2001, in caso di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro.
In particolare, viene precisato che per ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità che non ha ottenuto dal datore di lavoro alcuna somma per uno degli eventi in questione a titolo di anticipazione.
Infatti, se il datore di lavoro avesse anticipato una parte dell’indennità spettante, l’INPS dovrà accertare l’importo corrisposto al lavoratore per il periodo dell’evento, per poi procedere alla liquidazione del saldo riferito ai giorni restanti.
La modalità diretta trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dello spettacolo c.d. saltuari e quando viene comprovata la mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per sua volontà oppure per impossibilità oggettiva.