L’indennità per il patto di non concorrenza può essere pagata all’agente anche in corso di rapporto

La Corte di Cassazione con ordinanza 23331 del 29 agosto 2024 afferma che, nel rapporto di agenzia, l’indennità relativa al patto di non concorrenza può essere erogata anche attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale.

L’agente ricorreva giudizialmente al fine di chiedere il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale di durata biennale a seguito delle dimissioni rassegnate il 1° luglio 2020.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo che l’indennità in questione non dovesse essere corrisposta separatamente dalle provvigioni ed al termine del rapporto di agenzia.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, se è derogabile la dazione dell’indennità quale corrispettivo per l’impegno assunto dall’agente è, a maggior ragione, derogabile la modalità di liquidazione e di pagamento della stessa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’agente e conferma la legittimità della clausola inerente la liquidazione anticipata dell’indennità in corso di rapporto.