Niente segreto professionale per il professionista indagato

La Corte di Cassazione con sentenza 36775 del 3 ottobre 2024 ha chiarito che è possibile effettuare sequestri probatori nello studio di un professionista indagato, senza che questi possa opporre il segreto professionale.

La Suprema corte ha respinto il ricorso di un commercialista che era stato accusato, insieme al suo cliente, di dichiarazione fraudolenta.

Il professionista non può avvalersi del segreto professionale per evitare l’ispezione o il sequestro di documenti nel suo studio, anche quando egli funge da difensore in un contenzioso tributario.

Inoltre, nel caso di richiesta di esibizione di documenti, ai sensi dell’articolo 256 del Codice di procedura penale, non è consentito riconoscere al professionista indagato o imputato la facoltà di opporre il segreto professionale, a causa del divieto di estensione analogica in una materia soggetta al rigoroso rispetto del principio di legalità.

Per la Cassazione, in altri termini, il segreto professionale assume un carattere oggettivo, finalizzato a proteggere le attività inerenti alla difesa e non l’interesse personale del professionista.