Fondo solidarietà trasporto aereo: nuovo modello per attività lavorativa

Nel messaggio n. 3868 del 19 novembre 2024, l’INPS fa sapere che, a partire dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più avvalersi, ai fini della comunicazione, del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS –COM” disponibile online sul portale dell’INPS.

In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell’indennità NASpI, i soggetti interessati devono assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi

esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione”, accessibile dal sito istituzionale dell’INPS, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione dell’indennità NASpI.

Per le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero, tramite il modello “SR85”, che a decorrere dall’anno 2022 devono essere comunicate esclusivamente dal personale navigante, permane l’obbligo di trasmissione. Tali autocertificazioni devono quindi essere inviate unicamente tramite il servizio “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo.