La sospensione Covid sposta in avanti i termini prescrizionali
La Corte di Cassazione con ordinanza 960 del 15 gennaio 2025 ha accolto un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione contro una decisione del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo nei confronti del fallimento di una società.
La controversia riguardava la prescrizione di crediti non erariali, soggetti a un termine di cinque anni, e l’applicazione delle disposizioni normative introdotte durante l’emergenza COVID-19.
In particolare, si discuteva dell’art. 67 del Decreto legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione.
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all’omessa applicazione delle disposizioni normative emanate durante la pandemia.
Secondo la Corte, la sospensione dei termini prescrizionali non si limita al periodo indicato dalla norma, ma comporta uno slittamento in avanti della durata corrispondente alla sospensione stessa.