Cittadini con lavoro all’estero, quale tassazione?

L’Agenzia delle Entrate con risposta 6 del 17 gennaio ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai salari da dipendente e ai profitti di una futura società per un cittadino italiano registrato all’AIRE e domiciliato in Lussemburgo.

In riferimento al regime fiscale applicabile ai salari da dipendente, l’Agenzia ha chiarito che partendo dal presupposto che la residenza fiscale dell’Istante sia in Lussemburgo, sarà soggetto a tassazione in Italia solo per i redditi generati nel territorio italiano, come definito dai criteri dell’articolo 23 del TUIR.

Di conseguenza, se l’attività di lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo (Stato di residenza del Contribuente), i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia.

Riguardo ai profitti di una futura società, si nota che, partendo dal presupposto che la Società abbia residenza fiscale in Italia e che l’attività sia condotta interamente nel detto territorio, senza presenza di strutture stabili all’estero, i profitti sono considerati reddito imponibile unicamente in Italia, conformemente a quanto stabilito dall’insieme degli articoli 73, comma 1, lettera a), 81 e 83 del TUIR.