Illecito fiscale: commercialista sanzionabile anche senza vantaggio
La Corte di Cassazione, con sentenza 7948 del 25 marzo 202 ha chiarito che vanno considerati responsabili a titolo di concorso anche a coloro che, pur non essendo direttamente coinvolti nella gestione della società, abbiano fornito un contributo significativo alla realizzazione dell’illecito fiscale.
La responsabilità per le sanzioni tributarie può, quindi, essere attribuita a professionisti esterni, come i commercialisti, qualora il loro comportamento abbia avuto un ruolo sostanziale nella violazione fiscale.
La vicenda in oggetto riguarda una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e un commercialista accusato di concorso in violazioni fiscali commesse dalla società per la quale prestava consulenza.
L’atto di contestazione derivava da una verifica fiscale sulla società per asserite frodi fiscali, tra cui l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’uso di crediti IVA fittizi.
Il commercialista, inizialmente coinvolto nella vicenda, aveva contestato le sanzioni tributarie, sostenendo di non essere responsabile per le violazioni.
La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del professionista, ritenendo che non fosse emersa alcuna prova del suo coinvolgimento diretto nella gestione della società e nella commissione delle violazioni fiscali.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, sostenendo che il commercialista avesse concorso, anche come consulente esterno, nella commissione degli illeciti fiscali.
Non occorre quindi provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso