Licenziamento del dipendente che timbra ma non si presenta

Il Testo Unico sul Pubblico Impiego, all’articolo 55-quater, elenca le diverse casistiche in cui il comportamento del lavoratore determini il licenziamento disciplinare. Tra di esse si annovera la falsa attestazione della presenza in servizio attraverso alterazioni o modalità fraudolente dei sistemi di rilevamento.

In merito a questa violazione, la Corte di Cassazione (29028/2023) ha precisato che si verifica non solo con la manipolazione del sistema, ma anche con l’inganno relativo alla presenza durante l’orario lavorativo. L’assenza non registrata in modo significativo costituisce un’azione in grado di trarre in inganno l’amministrazione. E viene punita penalmente secondo l’articolo 55-quinquies del Testo Unico.

I giudici hanno chiarito che l’articolo 55-quater del decreto legislativo 165/2001 ha una valenza maggiore ai contratti collettivi, in quanto introduce casi specifici di licenziamento disciplinare. Queste casistiche sostituiscono le clausole contrattuali in contrasto con gli articoli 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile.

Nel caso specifico della sentenza, i giudici del merito hanno considerato le circostanze della falsa attestazione, incluso l’intento, la regolarità e la pianificazione delle azioni. Prima di decidere che il licenziamento era giustificato, considerato il grave danno alla fiducia aziendale, malgrado la retribuzione indebitamente percepita e l’assenza di precedenti disciplinari.