Reddito di libertà: esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria
Nel messaggio n. 1429 del 2025 l’INPS comunica di aver elaborato le domande ripresentate nella fase transitoria e determinato l’esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, utilizzando come criterio la data e l’ora di invio della domanda originaria.
L’Istituto comunica altresì l’apertura, dal 12 maggio 2025, del servizio per la presentazione delle nuove domande per l’anno 2025.
Esiti delle domande ripresentate
Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto (4 marzo 2025) potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo.
A seguito della ripresentazione la procedura ha generato per l’anno 2025 le domande con i dati delle domande originarie, eventualmente aggiornati in base alle segnalazioni pervenute dai Comuni a mezzo posta elettronica certificata.
I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”.
Le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2025.
Nuove domande per l’anno 2025
A decorrere dal 12 maggio 2025 le donne in possesso dei requisiti di legge, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2025, utilizzando il modulo “SR208”.
Le domande devono essere presentate per il tramite dei Comuni di riferimento, ossia dal Comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere che in tale Comune la donna abbia fissato la residenza o il domicilio.
Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data.