Cassazione: quando va valutata la congruità del corrispettivo del patto di non concorrenza?

Con l’ordinanza 9256 del 8 aprile 2025 la Cassazione afferma che per determinare la validità del patto di non concorrenza, con specifico riferimento al relativo corrispettivo – che resta elemento distinto dalla retribuzione – è necessario che lo stesso possegga i requisiti generali di determinatezza o determinabilità, non rilevando se l’erogazione avvenga in costanza di rapporto, al termine o dopo la cessazione.

La banca ricorre giudizialmente al fine di sentir inibire al suo ex dipendente lo svolgimento dell’attività concorrenziale a favore di un altro istituto di credito fino alla naturale scadenza del patto di non concorrenza e di ottenere dal medesimo il risarcimento dei danni subiti.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo nullo il patto per la indeterminatezza/indeterminabilità e per la incongruità del corrispettivo.

La Cassazione rileva che il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla banca, cassando con rinvio l’impugnata sentenza