Licenziamento illegittimo e indennità risarcitoria oltre 6 mensilità

La Corte di Cassazione con ordinanza 13741del 22 maggio 2025 ha chiarito che in materia di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, l’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 108 del 1990) consente di superare il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, ove ricorrano cumulativamente due condizioni: anzianità di servizio e dimensione aziendale.

La controversia ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un’associazione sportiva nei confronti di una lavoratrice.

In particolare, i giudici del reclamo, da un lato, avevano riconosciuto la rilevante anzianità di servizio della lavoratrice, assunta nel 1988, senza tuttavia indicare espressamente il numero complessivo degli anni maturati.

Dall’altro lato, avevano considerato come pacifico il dato relativo alla dimensione occupazionale del datore di lavoro, ritenendo che quest’ultimo impiegasse un numero di dipendenti inferiore alla soglia dei quindici, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina sanzionatoria.

La quantificazione dell’indennità risarcitoria in 14 mensilità, ciò posto, era illegittima, essendo prevista solo quando coesistono due condizioni: un’anzianità di servizio superiore a vent’anni e la

presenza di un organico complessivo tra 16 e 60 dipendenti, distribuiti in unità produttive o ambiti comunali ciascuno con meno di 15 dipendenti.

La Corte di merito, invece, non aveva accertato tale seconda condizione, che doveva concorrere con l’altra, e aveva constatato, al contrario, che il datore di lavoro occupava meno di 15 dipendenti.