Cassazione: condannato il datore che ha omesso di formare il dipendente infortunatosi

Con la sentenza 15697 del 22 aprile 2025 la Cassazione afferma che, laddove il datore non adempia all’obbligo formativo in materia di sicurezza, l’omessa formazione può essere considerata causadell’infortunio verificatosi in conseguenza della mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi all’attività e del modo in cui ovviare a tali rischi.

La Corte d’Appello, a seguito dell’infortunio occorso ad un dipendente, condanna il legale rappresentate dell’impresa datrice per aver omesso, da un lato, di formare adeguatamente il

lavoratore e, dall’altro, di impartire disposizioni al medesimo sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali.

La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, è uno dei principali gravanti sul datore, dal momento che serve a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.

Per la sentenza, qualora il datore non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento.

Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza rispetto ai reati ascrittigli.