Cassazione: superminimo non assorbibile se la retribuzione aumenta per il passaggio di livello
Con l’ordinanza 11771 del 5 maggio 2025 la Cassazione afferma che il superminimo è assorbibile soltanto nell’eventuale futuro aumento dei minimi tabellari del CCNL e non anche nella progressione economica dovuta al passaggio di livello.
Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto il superiore livello di inquadramento.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non assorbibile nelle differenze connesse al riconosciuto livello quanto erogato a titolo di superminimo.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’assorbimento del superminimo è riferito ai soli aumenti dei minimi tabellari previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
Diversamente, continua la sentenza, il superminimo non appare assorbibile nella progressione economica dovuta al passaggio di livello.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, detta ipotesi non configura un mero aumento dei minimi, essendo dettata da una diversa dinamica salariale legata all’esercizio delle mansioni ed all’anzianità di servizio.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la non assorbibilità del superminimo.