Congedo parentale: istruzioni operative 2024-2025

Nella circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS torna ad intervenire in materia di congedo parentale per recepire le disposizioni introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino(o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% sia per il primo che per il secondo mese.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

– Tramite il portale istituzionale INPS, attraverso il percorso “Lavoro” – “Congedi, permessi e certificati”;

– Tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.