Cassazione: niente reintegra in caso di tardività della contestazione
Con l’ordinanza 14172 del 27 maggio 2025 la Cassazione esclude che la tardività della contestazione dell’illecito disciplinare possa essere sanzionata attraverso il rimedio della tutela reintegratoria.
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli, deducendo – tra le altre cose – la tardività della contestazione disciplinare inviata il 03.12.2018 a fronte della chiusura delle attività di audit interno avvenuta il 12.03.2018.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda e, sul presupposto della tardività della contestazione, dispone la reintegra del ricorrente.
La Cassazione rileva che se l’illecito disciplinare posto a base del licenziamento non è stato preceduto da tempestiva contestazione, si è comunque fuori dalla previsione di applicazione della tutela reintegratoria.
In particolare, per la sentenza, se il ritardo nella contestazione risulta notevole e ingiustificato, tanto da creare nel lavoratore l’affidamento sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto, si rientra nelle ipotesi punite con il riconoscimento in favore del dipendente di una tutela indennitaria piena.
Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, laddove il ritardo non sia tanto grave da integrare una contrarietà della condotta datoriale rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede, si rientra in una violazione formale che dà diritto ad una tutela indennitaria attenuata.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’ente datore, riconoscendo la non applicabilità della tutela reintegratoria in favore del dipendente licenziato.